Recepimento della direttiva 1999/30/CE del
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Pubblicato su GU n. 87 del 13-4-2002- Suppl. Ordinario n.77) .
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n.
351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia
di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed,
in particolare, l’articolo 4 e l’articolo 8, comma 5;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge del
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni
e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente
esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 28 maggio 1983, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell’aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti,
e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare,
gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente del
20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti
la qualità dell’aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di
sistemi di rilevazione dell’inquinamento urbano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 15
aprile 1994 concernente le norme tecniche in materia di livelli e di
stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle
aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell’articolo 9, del
decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 25
novembre 1994 sull’aggiornamento delle norme tecniche in materia
di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per
la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
del 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4
giugno 1997, n. 335, recante il regolamento concernente la disciplina
delle modalità di organizzazione dell’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente in strutture operative, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure
urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 21
aprile 1999, n. 163, recante norme per l’individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure
di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’11 giugno 1999, n. 135;
Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile
1999 relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto,
le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE
del 17 ottobre 2001;
Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio
del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che
instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti
dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento
atmosferico negli Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE
del 17 ottobre 2001;
Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001
che modifica l’allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto,
le particelle e il piombo;
Considerato che nelle more dell’emanazione del
decreto di cui all’articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, è opportuno indicare, in applicazione
della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l’adozione di piani
o programmi per il raggiungimento dei valori limite non è richiesta;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi dell’adunanza dell’11
marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;
Adotta il seguente regolamento:
CAPO I
Norme generali
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto
stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi
di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto
1999, n.351:
a) i valori limite e le soglie di allarme;
b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale
margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria
ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento
all’ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento,
nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento
e l’analisi;
e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore
e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
f) le modalità per l’informazione da fornire al pubblico
sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento
delle soglie di allarme;
g) il formato per la comunicazione dei dati. .
2. Resta ferma la competenza
delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo
del 4 agosto 1999, n. 351, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo
decreto legislativo.
3. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che provvedono in .conformità ai rispettivi
statuti ed alle relative norme di attuazione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto s’intende per:
a) "ossidi di azoto": la somma
di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed
espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;
b) PM/10: la frazione di materiale parti
colato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione
in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico
di 10µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%.
c) PM2,5 : la frazione di materiale particolato
sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione
in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico
di 2,5µm con una efficienza di campionamento pari al 50%;
d) misurazione in siti fissi: una misurazione
effettuata a norma dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351;
e) evento naturale: eruzioni vulcaniche,
attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei,
eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica ( quale
si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccità accompagnata
da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato
naturale da regioni aride;
f) livello: concentrazione nell’aria
ambiente di un inquinante in un dato periodo di. tempo, espressa secondo
l’unità di misura indicata negli allegati da I a VI.
2. Per quanto non indicato
al comma l, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.
Articolo 3
Valutazione dei livelli
1. I criteri per determinare
1’ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei
siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi
di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio
sono stabiliti nell’allegato VIII.
2. Il numero minimo dei
punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti
di cui al comma l, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui
interno tale misurazione è obbligatoria ed è la sola fonte
di dati, è stabilito nell’allegato IX.
3. Nelle zone e negli
agglomerati in cui l’informazione proveniente dai punti di campionamento
in siti fissi è completata da altre fonti di informazione, come
inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione,
il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche
quando inferiore al. numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione
spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare
i livelli degli inquinanti di cui al comma l, nel rispetto dell'allegato
VII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.
4. Per le zone e gli agglomerati
per le quali la misurazione non è obbligatoria ai sensi dell’articolo
6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, è consentito
ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Nelle more dell’emanazione
dei criteri di cui all’articolo 4, comma3; lettera b), del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, possono essere utilizzate tecniche
di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate
o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche
riconosciute a livello nazionale o internazionale.
6. Gli obiettivi per la
qualità dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione
di qualità sono stabiliti nell’allegato X, sezione I.
Articolo 4
Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli
agglomerati
1. La verifica della classificazione
delle zone e degli agglomerati ai fini dell’applicazione dell’articolo
6, commi 2, 3,4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, è
effettuata in base ai requisiti dell’allegato VII, sezione II.
2. La classificazione
di cui al comma 1 è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame
è anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività
che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di
biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se
del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.
Articolo 5
Trasmissione delle informazioni
1. Le regioni comunicano
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e al
Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente,
di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare
della qualità dell’aria ambiente, a norma dell’articolo
5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, entro:
a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per biossido
di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato
e piombo;
b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.
2. Contestualmente alla
comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), punto
1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le regioni comunicano
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per
il tramite dell'ANPA, le - informazioni di cui all’allegato X,
sezione II.
3. La prima trasmissione
delle informazioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, integrata come previsto al comma 2,
è relativa: .
a) all’anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido
di zolfo, materiale particolato e piombo;
b) all ‘ anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.
4. Nell’allegato
XII è riportato il formato per la comunicazione delle informazioni
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e
lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, integrate come
previsto dal comma 2, nonché delle informazioni di cui agli articoli
12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi
di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.
CAPO II
Biossido di zolfo
Articolo 6
Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini
1. Nell’allegato
I, sezione I, sono indicati:
a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido
di zolfo, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di
tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;
b) il valore limite per la protezione degli eco sistemi e la data alla
quale tale valore limite deve essere raggiunto.
2. Nell’allegato
I, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido
di zolfo.
Articolo 7
Misurazione delle medie su dieci minuti
1. I Ministeri dell’ambiente
e della tutela del territorio e il Ministero della salute, di intesa
con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi
rappresentativi della qualità dell’aria ambiente in zone
abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli
orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre
2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media
su dieci minuti.
Articolo 8
Metodo di riferimento
1. Il metodo di riferimento
per l’analisi del biossido di zolfo è indicato nell’allegato
XI, paragrafo 1, sezione I.
Articolo 9
Soglie di valutazione
1. Ai fini dell’attuazione
dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351,
le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo
sono individuate nell’allegato VII, sezione I, lettera a).
Articolo 10
Regime delle deroghe per i piani o i programmi
1. Le regioni possono
designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di
zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di
livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali
di emissione.
2. L 'obbligo di adottare
i piani o i programmi di cui all’articolo 8, comma .3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati
di cui al comma 1 solo nel caso in cui i. valori limite di cui all’allegato
I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica.
Articolo 11
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono
affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati,
ai sensi dell’articolo Il del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell’aria ambiente e
affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno
giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le
regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di
allarme, le informazioni di cui all’allegato I, sezione III, ai
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351.
Articolo 12
Trasmissione delle informazioni
1. Le regioni, contestualmente
alle informazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a),
punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
della salute, per il tramite dell’ANPA, per i punti di campionamento
di cui all’articolo 7, il numero dei superamenti del valore di
500 µg/m3, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni
nell’anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero
dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zo]fo
hanno superato i 350 µg/m3, nonché
il massimo livello registrato su dieci minuti.
2. Le regioni, contestualmente
alle informazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b ),
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute,
per il tramite dell’ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati
di cui all’articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli
e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie
giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a
fonti naturali di emissione.
CAPO III
Biossido di azoto e ossidi di azoto
Articolo 13
Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini
1. Nell’allegato
II, sezione I, sono indicati:
a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido
di azoto, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di
tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;
b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi
di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto.
2. Nell’allegato
II, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido
di azoto.
Articolo 14
Metodo di riferimento
1. Il metodo di riferimento per
l’analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è
indicato nell’allegato XI, paragrafo 1, sezione II.
Articolo 15
Soglie di valutazione
1. Ai fini dell’attuazione
dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351,
le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto
e gli ossidi di azoto sono individuate nell’allegato VII, sezione
I, lettera b).
Articolo 16
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono affinché
il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell’articolo
Il del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di biossido
e ossidi di azoto nell’aria ambiente e affinché tali informazioni
siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori
orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono,
inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli
di cui all’allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.
CAPO IV
Materiale particolato
Articolo 17
Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10
1 . I valori limite per la protezione
della salute umana per il PM10, il margine di tolleranza,
le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale
i Valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato
III.
Articolo 18
Misurazione del PM2,5
1. Le regioni installano punti
di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5.
Il numero e l’ubicazione degli stessi Sono determinati, dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità,
in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli
di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento
devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.
Articolo 19
Metodo di riferimento
1. Il metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione del PM10 è indicato nell’allegato
XI, paragrafo I, sezione IV.
2. I metodi provvisori
per il campionamento e la misurazione de1 PM2,5 sono indicati nell’allegato
XI, paragrafo I, sezione V.
Articolo 20
Soglie di valutazione
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo
6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione
superiore e inferiore per il P M10 sono individuate nell’allegato
VII, sezione I, lettera c).
Articolo 21
Piani di riduzione dei livelli del P M2,5
1 . I piani previsti dall’articolo 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, hanno anche lo scopo di ridurre i
livelli in aria ambiente di PM2,5.
Articolo 22
Regime delle deroghe per i piani o i programmi
1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei
quali i valori limite di PM1O, indicati nell’allegato m, sono
superati a causa di livelli di PM1O nell’aria ambiente dovuti
a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori
ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.
2. Le regioni possono
designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM1O, indicati
nell’allegato III, sono superati a causa di livelli di PM1o nell’aria
ambiente dovuti alla risospensione di materiale parti colato a seguito
dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.
3. L'obbligo di adottare
i piani o i programmi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, si applica nelle zone o agglomerati
di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite,
di cui all’allegato m, siano superati per cause diverse da eventi
naturali o allo spargimento invernale di sabbia sulle strade.
Articolo 23
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono affinché il pubblico
e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, sui livelli di materiale
particolato nell’aria ambiente e affinché tali informazioni
siano aggiornate con frequenza giornaliera.
Articolo 24
Trasmissione delle informazioni
1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di
cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite
dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo
percentuale ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno
civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo
percentuale è calcolato nei modi indicati nell’allegato
XI, paragrafo 3.
2. Le regioni, contestualmente
alle informazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute,
per il tramite dell'ANPA, l’elenco delle zone e degli agglomerati
di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli
e sulle fonti di PM1O, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova
del fatto che il superamento è dovuto ad eventi naturali o a
spargimento invernale di sabbia sulle strade.
CAPO V
Piombo
Articolo 25
Valori limite, margine di tolleranza e termini
1 . Il valore limite per la protezione della salute
umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalità di
riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve
essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV.
Articolo 26
Metodi di riferimento
1. Il metodo di riferimento per il campionamento del
piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo l, sezione III
A.
2. Il metodo di riferimento
per l’analisi del piombo è indicato nell’allegato
XI, paragrafo l, sezione III B.
Articolo 27
Soglie di valutazione
l. Ai fini dell’attuazione dell’articolo
6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione
superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell’allegato
VII, sezione I, lettera d).
Articolo 28
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono affinché il pubblico
e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell’articolo
Il del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di piombo
nell’aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate
con frequenza trimestrale.
CAPO VI
Benzene
Articolo 29
Valori limite, margine di tolleranza e termini
1. Il valore limite per la protezione della salute umana
per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione
di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
sono indicati nell’allegato V.
Articolo 30
Metodi di riferimento
1.Il metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi
del benzene è indicato nell'allegato XI, paragrafo l, sezione
VI.
Articolo 31
Soglie di valutazione
1 . Ai fini dell’attuazione dell’articolo
6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione
superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell’allegato
VII, sezione 1, lettera e).
Articolo 32
Regime di proroga
1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
valore limite stabilito nell’allegato V a causa delle caratteristiche
dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi
esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli
all’evaporazione, e se l’attuazione delle misure previste
nei piani e nei programmi, ai sensi dell’articolo 8, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.351, determina gravi problemi socioeconomici,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può
richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo
massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio deve:
a) designare le zone e gli agglomerati in questione;
b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga;
c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre
le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l’area
nella quale il valore limite è superato;
d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell’articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,n.35l.
2. Il valore limite per
il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non
può essere superiore ai 10 Jlg/m3.
3. Ai fini di cui al comma
1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata
documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere
a), b ), c), e d) dello stesso comma.
Articolo 33
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono affinché il pubblico
e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di benzene
nell’aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinché
tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile,
ogni mese.
CAPO VII
Monossido di carbonio
Articolo 34
Valori limite, margine di tolleranza e termini
1. Il
valore limite per la protezione della salute umana per il monossido
di carbonio, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione
di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
sono indicati nell’allegato VI.
Articolo 35
Metodi di riferimento
1.Il metodo di riferimento per il campionamento e l’
analisi del monossido di carbonio è indicato nell’allegato
XI, paragrafo 1, sezione VII.
Articolo 36
Soglie di valutazione
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo
6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione
superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate
nell’allegato VII, sezione 1, lettera Q.
Articolo 37
Informazione al pubblico
1. Le regioni provvedono affinché il pubblico
e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo II
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, sui livelli di monossido
di carbonio nell’aria ambiente relativi alla massima :media mobile
su otto ore, e affinché tali informazioni siano aggiornate con
frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 38
Disposizioni transitorie e finali
1. In
applicazione dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n.351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti
i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV , e VI, restano
in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata
dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n.203.
2. Per valutare i livelli
di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio
in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati
i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione
della qualità dell’aria ambiente previsti dal presente
decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento
al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi
al PM1o moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
3. Nelle more dell'attuazione
degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351,
continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni,
dalle province e dai comuni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203 e dell’articolo
9 del decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, relativo
ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
4. Nelle more dell’attuazione
degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2. del decreto legislativo 4 agosto
1999, n.351, ai fini dell’elaborazione dei piani e programmi,
per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano
i criteri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio
1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per
il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
5. Fu caso di mancato
adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi
previsti dal presente decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati
dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.
Articolo 39
Modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente
21 aprile 1999; n. 163
1. L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro
dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163, è sostituito dai
seguenti commi:
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di
cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99. in cui sussiste
il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o
delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano,
sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le
misure di limitazione della circolazione di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni
del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell’articolo
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, il. 833, e dall’articolo
54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267.
3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici,
con particolare riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni
individuati all’allegato m del decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore, per i quali
la situazione meteoclimatica e l’entità delle emissioni
facciano prevedere possibili superamenti dell’obiettivo di qualità
individuato nel predetto decreto, nonché i sindaci degli altri
comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento e tutela della
qualità dell’aria di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei relativi
stralci, adottano le misure di cui al commi 2 sulla base dei piani di
risanamento e tutela della qualità dell’aria di cui all’articolo
4 del. decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, il riferimento ai piani
e ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n.
351/99, contenuto nel comma 2, si intende effettuato ai piani di risanamento
e tutela della qualità dell’aria di cui all’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente normativa si
intende effettuato all’obiettivo di qualità vigente per
il benzo(a)pirene.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all’entrata
in vigore del decreto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo li. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9,
II parte, dell’allegato I al medesimo decreto legislativo.
6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2 possono vietare
la circolazione nei centri abitati. per tutti gli autoveicoli che non
abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo
la procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 febbraio 1996.
2. L'articolo 2 del decreto
n. 163/99 è soppresso.
3. L'articolo 3 del decreto
n. 163/99 è sostituito dal seguente :
1. Fino all’attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti
previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, e dall’articolo 8,
commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi
le misure precedentemente adottate dai sindaci: Tali misure possono
essere rimodulate, ai fini del rispetto dei valori limite e delle soglie
di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base delle previsioni
di miglioramento o di peggioramento dello stato della qualità
dell’aria, alla luce delle informazioni rese disponibili ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 351/99.
2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure
previste dai piani e dai programmi regionali di cui all’articolo
1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla regione,
ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
4. L'articolo 4 del decreto
n. 163/99 è soppresso.
5. Gli allegati del decreto
n. 163/99 sono soppressi.
Articolo 40
Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n.351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido
di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM1O, al
piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti
decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, limitatamente
agli articoli 20,21,22 e 23 ed agli allegati I, n, m e IV;
c) decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991 concernente
i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria;
d) decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1992; e) decreto
del Ministro dell’ambiente 15 aprile 1994;
f) decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 aprile 2002
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI
Il Ministro della salute SIRCHIA
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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Note agli articoli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione
della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo).
-
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni
adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma
5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati
nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato
I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel
tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio,
valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati
a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo
conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli
elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui
all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali
non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla
base dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante
per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria
ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare
riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento
e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della
qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con
riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi
di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore
ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati
al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi
dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed
in caso di superamento delle soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformita'
a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie
di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la
Commissione europea".
- L'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' il seguente:
"5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma
3".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita'
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria ambiente,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, e' il seguente:
"Art. 20. - 1. La tabella A dell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, e' modificata, per
quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla
tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio
nazionale".
- L'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati
i valori guida di qualita' dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle
sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
- L'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 22. -
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni
del biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice
4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle appendici
3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, e' aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo
per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato
III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare
in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo,
appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV".
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati
rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per
la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria,
le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative,
misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni
sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanita'".
- L'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 3. -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita'
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed
aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori
minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti
e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1
e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio
1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto
conto delle esperienze regionali gia' acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria
sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita';
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere
interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento
atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali,
sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita'
dell'aria piu' restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche'
una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata
sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predispone i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di
emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti
dalle regioni".
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e' il seguente:
"Art. 4. -
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi
contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare
e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione
e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite
di qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra
i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito
dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria
derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi
nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di
protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario
assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida
fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il piu'
elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi
i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto
a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi
di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie
di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione
o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione
degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale
delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria
da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i fini
indicati all'art. 3, comma 4, lettera d)".
- L'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
recante attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione
e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241 e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu'
alti dei valori limite). -
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di
cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di
zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato
del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite
ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno
specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello
di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone
ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro
i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle
zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera
i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti
gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e
agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni
di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere
superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se
del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo
avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente,
sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione
con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo
di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la
loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate
che coordinano i rispettivi piani".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
e' riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- L'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente).
- 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente
secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art.
4, comma 3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso
tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita
ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche per
fornire un adeguato livello di informazione sulla qualita' dell'aria
ambiente.
4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo,
al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione puo' essere combinata
con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo
art. 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione
dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e' consentito per
valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il livello risulti,
durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione
inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per
i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art.
4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere
effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il
numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli
rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto
previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni cinque anni
secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita'
e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione
quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il
seguente:
"Art. 2 (Definizioni). -
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione
di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute
umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito
di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere
o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute
umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto
entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine,
ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo
complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel
corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la
salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale
si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui
misura tale valore puo' essere superato alle condizioni stabilite dal
presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente
decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti
o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una
densita' di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria
la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale
le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione
al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale
e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o
di stima oggettiva al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente".
Nota all'art. 3:
- La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' riportato nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- I commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
sono riportati nelle note alle premesse.
Note all'art. 5:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il
seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente).
-
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art.
4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani
di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove
non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti
di cui all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni
e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative,
utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente,
nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita'
dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di
cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e'
il seguente:
"Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). -
1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero
della sanita', per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'art.
4, comma 3, lettera e):
a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli
che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date
o i periodi in cui il superamento si e' verificato, nonche' i valori
registrati.
La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento
del valore limite per gli inquinanti per i quali non e' stato stabilito
un margine di tolleranza;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati
registrati i livelli di cui al numero 1., i piani e i programmi di cui
all'art. 8, comma 3;
4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero
3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e
degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 9.
L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero
della sanita'.
2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui
al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli
di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui
al comma 1, lettera a), numero 3);
c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma
in corso di attuazione;
d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio,
le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda
dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9,
nel quadro della relazione settoriale di cui all'art. 4 della direttiva
91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione
e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente;
e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente
di cui all'art. 5.
3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita',
comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati
di:
a) approvare i dispositivi di misurazione;
b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi
di misurazione, accertando il rispetto di tale qualita', in particolare
mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti
delle norme europee in materia di garanzia della qualita';
c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della
qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea.
Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico".
Nota all'art. 9:
- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 10:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu'
alti dei valori limite). -
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di
cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di
zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato
del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite
ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno
specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello
di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone
ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro
i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle
zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera
i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti
gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e
agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni
di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere
superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se
del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo
avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente,
sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione
con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo
di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la
loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate
che coordinano i rispettivi piani.".
Note all'art. 11:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 11 (Informazione al pubblico). -
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni
aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti
normati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente
a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi interessati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili
e accessibili.".
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente:
"Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento delle soglie
d'allarme). -
1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate
dalle regioni ai sensi dell'art. 7 garantiscono che siano prese le misure
necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente
a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata
degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede
a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento
e al Ministero della sanita'.".
Nota all'art. 15:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Note all'art. 16:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 20:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nella nota all'art. 2.
Nota all'art. 21:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 22:
- Il comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351 e' riportato nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 23:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 24:
- L'art. 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 5.
Nota all'art. 27:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 28:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 31:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 32:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nella nota all'art. 10.
Nota all'art. 33:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 36:
- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 37:
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato
nelle note all'art. 11.
Nota all'art. 38:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e'
il seguente:
"Art. 14 (Disposizioni transitorie). -
1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui
all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di
attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la
protezione della salute e della vegetazione, nonche' le disposizioni
sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983
concernente i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni
e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del 28 maggio 1983;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
e suoi decreti attuativi;
c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme
tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1994;
d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione
di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento
delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli
di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto
ministeriale 15 aprile 1994 , pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro
sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente
e al Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA, le informazioni
indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati
valori limite di qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".
- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). -
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di
cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio
territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni
di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione
contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo
e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico
veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme".
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato
nella nota all'art. 10.
- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori
ai valori limite). -
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di
cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui
i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da
non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare
i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano
al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile
con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata".
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio
1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per
il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991,
e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione tecnico-scientifica piani di risanamento e
tutela della qualita' dell'aria). -
1. Per l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e tutela
della qualita' dell'aria e' istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti
del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanita' e delle regioni.
2. La commissione e' presieduta dal direttore generale per la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente".
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' riportato
nella nota all'art. 10.
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento
ordinario), e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). -
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni
e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo
di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna
all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono
chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente".
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